Comunemente adottati negli USA, non soltanto da personaggi noti e facoltosi, hanno l'obiettivo di prevenire il più possibile lunghi contenziosi tra coniugi nel caso di separazione e divorzio.
Anche se diffusamente si parla genericamente di patti prematrimoniali, in realtà spesso si utilizza tale termine, in modo a mio avviso improprio, riferendosi ad una realtà contrattuale più ampia, ossia a tutti gli accordi che disciplinano l'ipotesi di un fallimento coniugale, stipulati non soltanto dai nubendi ma altresì dalle coppie già convolate a nozze.
La domanda che sorge spontanea è quindi la seguente: in Italia sono validi?
Negli ultimi 20 anni la giurisprudenza ha conosciuto un'evoluzione che da un'iniziale chiusura ha condotto ad alcune aperture, recepite soprattutto in alcune recenti pronunce.
Non esiste infatti una specifica normativa ad hoc.
Per un certo periodo di tempo la giurisprudenza ha ad esempio affrontato prevalentemente il tema degli accordi stipulati in sede di separazione in vista del futuro divorzio, dichiarandone la nullità in quanto contrastanti con il principio di indisponibilità dell'assegno divorzile poiché avente funzione assistenziale.
Successivamente si è iniziato a porsi il problema della liceità di accordi stipulati tra i coniugi per regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, pur nel rispetto dei diritti indisponibili.
Si deve infatti sempre tenere presente l'esigenza di non limitare o escludere la libertà di difesa del coniuge economicamente più debole nel giudizio di divorzio, né di influenzare il suo consenso allo scioglimento del matrimonio.
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, emessa nel luglio 2025, ha ripercorso i precedenti giurisprudenziali, approdando al riconoscimento della validità di un accordo stipulato nel 2011 tra due coniugi, anni prima della separazione, poi intervenuta nel 2019.
In tale scrittura i coniugi avevano previsto che, in caso di separazione, il marito avrebbe dovuto corrispondere alla consorte una somma di denaro (che precisamente quantificavano), avendo quest'ultima sostenuto delle spese di ristrutturazione dell'appartamento intestato soltanto a lui e avendo contribuito al benessere della famiglia, nonché all'acquisto di mobili e vetture.
Dall'altro lato la moglie rinunciava al possesso di alcuni beni mobili, in particolare imbarcazioni, arredamento e somme di denaro.
Si trattava quindi di una regolamentazione dell'assetto patrimoniale dei coniugi previsto per il caso di scioglimento della comunione legale, non incidente su diritti indisponibili, in quanto non riferita a beni primari e all'eventuale assegno divorzile.
In tale occasione la Cassazione ribadiva, come in precedenza sostenuto in altre pronunce, che non vi è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o duramente il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento della crisi coniugale.
Si è trattato quindi di un riconoscimento dell'autonomia negoziale dei coniugi, che, si rammenta, non può essere illimitata, in quanto va sempre contemperata con l'esigenza di tutelare i figli minori e il coniuge economicamente più debole.
Avv. Fabiana Rovegno